Rete sul confine: di chi è davvero secondo la legge?
Quando ci si trova di fronte a una rete metallica posizionata sul confine tra due proprietà, la domanda più comune è: “Di chi è questa rete?” La risposta non è sempre immediata, ma fortunatamente il Codice Civile italiano offre indicazioni piuttosto chiare.
Se la rete è posta esattamente sul confine: proprietà comune
Secondo l’articolo 878 del Codice Civile, se una rete metallica è installata esattamente sul confine tra due fondi, si presume che sia di proprietà comune tra i due confinanti. Questo significa che entrambi i proprietari:
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Ne condividono la proprietà al 50%
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Devono contribuire alle spese di manutenzione e riparazione
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Non possono modificarla o rimuoverla senza il consenso dell’altro
È una situazione abbastanza comune, soprattutto in campagna o in aree residenziali dove si delimita un terreno o un giardino.
Se la rete è posta interamente su un lato: proprietà esclusiva
Cambia tutto se la rete è posizionata non sul confine esatto, ma interamente all’interno di una delle due proprietà. In questo caso:
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La rete è di proprietà esclusiva di chi l’ha posizionata nel proprio terreno
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L’altro confinante non ha alcun diritto di modificarla, rimuoverla o appoggiarvisi
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Le spese di manutenzione sono totalmente a carico del proprietario che l’ha installata
Un trucco per capire meglio è controllare la visura catastale o, ancor meglio, il rilievo topografico: da lì si può vedere se la rete è a cavallo del confine (quindi comune) oppure tutta da un lato (quindi privata).
Chi ha costruito la rete? È importante?
Molti pensano che chi paga o costruisce la rete sia automaticamente il proprietario, ma non è sempre così. Anche se una persona sostiene tutte le spese e lavora fisicamente alla realizzazione della rete, se questa è posta sul confine, si presume comune, a meno che non si dimostri diversamente tramite:
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Un accordo scritto tra le parti
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Una dichiarazione firmata dall’altro confinante
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Una sentenza del giudice che riconosce la proprietà esclusiva
In assenza di questi elementi, vale la presunzione legale di comunione.