L’installazione di impianti a biomassa legnosa è regolamentata da una serie di normative nazionali e regionali che mirano a garantire la sicurezza, l’efficienza energetica e il rispetto dell’ambiente.
Questo articolo approfondisce gli aspetti fondamentali che gli installatori e i proprietari di impianti devono conoscere, in conformità al D.M. 37/2008, all’art. 15 del D. Lgs. 28/2011 (qualifica FER) e alle norme UNI e CEI vigenti.
In particolare, analizzeremo i requisiti per l’installazione e la gestione degli impianti, con un focus sugli obblighi entrati in vigore a partire dal 15 ottobre 2024, nonché le disposizioni previste per gli impianti esistenti.
La prima cosa da sapere è che gli impianti costituiti da generatori a biomassa legnosa devono essere installati esclusivamente da personale abilitato.
Questo è prescritto dal D.M. 37/2008, il quale stabilisce le qualifiche necessarie per operare nel settore degli impianti.
Oltre a ciò, l’installatore deve essere in possesso della qualifica FER (Fonti Energetiche Rinnovabili), come stabilito dall’art. 15 del D. Lgs. 28/2011.
Gli impianti devono essere installati secondo le istruzioni tecniche del produttore, nel rispetto delle norme UNI e CEI in vigore.
Per esempio, per gli impianti con potenza inferiore a 35 kW, si deve seguire la norma UNI 10683, che stabilisce i requisiti tecnici e di sicurezza per gli impianti a biomassa di piccole dimensioni.
Per impianti di potenza superiore a 35 kW, invece, bisogna fare riferimento alla parte seconda dell’Allegato IX del D. Lgs. 152/2006.
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Uno degli obblighi principali per l’installatore è la messa in esercizio dell’impianto.
Questo processo include una serie di prove di funzionalità, volte a garantire che l’impianto sia sicuro e conforme alle normative vigenti.
Anche se la messa in esercizio può essere delegata a personale qualificato, essa deve comunque avvenire sotto la supervisione dell’installatore.
Al termine delle operazioni, l’installatore è tenuto a redigere la dichiarazione di conformità e a compilare il libretto di impianto.
Quest’ultimo è un documento fondamentale che contiene tutte le informazioni relative all’impianto e deve essere trasmesso all’Autorità competente attraverso la piattaforma CURIT (Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici).
A partire dal 15 ottobre 2024, gli installatori di impianti a biomassa legnosa devono rispettare anche i requisiti stabiliti dal Piano Regionale degli Interventi per la Qualità dell’Aria.
Questo piano introduce delle restrizioni specifiche per i nuovi impianti, che variano in base all’altitudine dei comuni.
Per quanto riguarda gli impianti a biomassa legnosa già esistenti, la Delibera Regionale 5360/2021 stabilisce le seguenti regole:
È importante notare che esistono delle eccezioni per gli impianti storici situati in edifici soggetti a tutela, secondo le disposizioni del D.Lgs. 42/2004, il cosiddetto “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.
In questi casi, l’impianto può essere mantenuto in esercizio indipendentemente dalla classe di emissioni.
Gli impianti a biomassa legnosa rappresentano una soluzione sostenibile per il riscaldamento, ma la loro installazione e gestione devono essere conformi a normative stringenti.
Gli installatori devono assicurarsi di rispettare le norme UNI e CEI, le specifiche tecniche del produttore e le regole del Piano Regionale per la Qualità dell’Aria, entrati in vigore il 15 ottobre 2024.
Allo stesso tempo, per gli impianti esistenti, è fondamentale verificare la classe di emissioni e assicurarsi che l’impianto sia in regola per evitare sanzioni o obblighi di dismissione.
Se stai considerando l’installazione di un impianto a biomassa legnosa o devi adeguare il tuo impianto esistente, è fondamentale consultare un installatore qualificato, che potrà guidarti attraverso i requisiti tecnici e normativi, garantendo che il tuo impianto sia sicuro, efficiente e conforme alle normative.
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